CSGA fornisce ed installa una vasta gamma di prodotti nell’ambito della prevenzione incendi garantendo un tempestivo servizio di assistenza tecnica secondo le normative Italiane, Europee ed NFPA americane.
Con la conoscenza e l’esperienza dei suoi tecnici e Collaboratori, analizza e propone le soluzioni più sicure e vantaggiose per salvaguardare, nel rispetto degli obblighi di legge e del buon senso, l’uomo, l’ambiente di lavoro e gli investimenti.
L’esperienza maturata negli anni e la sinergia scaturita dalla collaborazione con professionisti di elevata esperienza in tutti i vari settori della sicurezza, ha permesso di proporre una gamma di prodotti e servizi tale da soddisfare qualsiasi esigenza nell’ambito della prevenzione degli incendi.
l'mportanza delle verifiche periodiche,panoramica aggiornata sulla normativa vigente e nuove soluzioni di verifica automatica dell'illuminazione di emergenza.
SOTTO WEBINAR DEL TECNICO SCHNEIDER ELECTRIC ITALIA S.P.A SUI SISTEMI DI INSTALLAZIONE MANUTENZIONE E CONTROLLO
Le diverse fasi di controllo dei dispositivi di illuminazione autonoma :
La norma CEI UNI 11222 art. 4 prevede di effettuare la verifica di funzionamento delle lampade di emergenza OGNI 6 MESI, e la verifica generale e dell’autonomia OGNI ANNO.
LA FREQUENZA delle verifiche dovrebbe comunque essere calibrata in base al tipo luogo in oggetto: la mancanza dell’illuminazione ordinaria all’interno di una sala operatoria, non ha gli stessi effetti che la mancanza di illuminazione in un ufficio al piano terra.
Nello specifico, le verifiche da eseguire dovrebbero essere:
VERIFICA FUNZIONALE: deve essere verificato che tutti gli apparecchi si accendano in mancanza di alimentazione, che non siano danneggiati e che abbiano tutti i LED e il controllo degli stati funzionanti (LED verde di presenza rete ecc…);
VERIFICA DELL’AUTONOMIA: tutti gli apparecchi devono restare accesi il tempo di autonomia previsto, una volta tolta l’alimentazione da rete;
VERIFICA GENERALE: Gli apparecchi previsti da progetto sono tutti presenti, non sono coperti da arredi o altro, e le condizioni ambientali non sono cambiate (nuove pareti divisorie ecc.
Si ricorda che nel registro deve essere riportato l’esito di ogni lampada di emergenza, a tal fine,
è consigliata la numerazione delle lampade per una più rapida individuazione.
Tali verifiche devono essere svolte da persone qualificate.
L’incaricato delle verifiche viene scelto dal datore di lavoro, con la relativa responsabilità.
I risultati di tali verifiche devono essere registrati in apposito registro,
secondo la norma CEI 64-8 art 62.1.4 e CEI UNI 11222 art 6; tale registro deve essere tenuto a disposizione dell’Autorità ispettiva, che può richiederlo in qualsiasi momento.
Tale registro è richiesto anche dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (DLgs 81/2008 art 64.1 c;- 86 art 15.1 z;- allXXIV art 6.10), e da disposizioni legislative e regolamentari di alcuni luoghi, tra i quali:
Attività alberghiere: DM 9/4/1994 All. Titolo II art.6
Circhi, parchi divertimento ecc DM 19/8/1996 All.art 7.7; 8.5
Edifici pregevoli per arte o storia: DM 20/05/1991 n569 art 10 comma 3, art 11 comma 6. DPR 30/06/1992 n418 art 9
Edifici scolastici: DM 26/08/1992 All art 12 Impianti Sportivi: DM 18/03/1996 All art 19
Locali di pubblico spettacolo: DM 19/08/1996 All art 18.1
Uffici: DM 22/02/2006 All art 14 Luoghi di Lavoro:
Ex.DM 10/03/1998 All 6 art 6.1 e DLgs 81/2008 art 86 comma 1, All XXIV art 6.10.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
L'illuminazione di emergenza, nelle attività che prevedono un grande affollamento e in tutti i luoghi di lavoro, sono fondamentali per tutelare la salvezza delle persone in caso di emergenza, aiutando anche i soccorritori durante i loro interventi.
L'illuminazione di emergenza comprende quella di sicurezza per le vie d'esodo, quella antipanico in aree estese e quella per le aree ad alto rischio. Affinché gli impianti siano sempre in perfetta efficienza, è necessario programmare degli interventi di manutenzione
con frequenza semestrale ed annuale effettuate da una ditta esterna specializzata.
LE MODALITA'
Il servizio di manutenzione delle illuminazioni di emergenza prevede:
SONO ESCLUSI DAL SERVIZIO:
Il servizio di manutenzione dell'illuminazione di emergenza
NON comprende:
I RIFERIMENTI NORMATIVI
Il servizio di manutenzione dell'illuminazione di emergenza è regolato dalle norme:
LUOGHI DI LAVORO:ESERCIZI E VERIFICHE DELL'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
Sia le leggi /D.LGS.81/08 ARTT.63-80-86, il D.M.37/08 ART.8), sia le norme tecniche (CEI EN 50172, UNI CEI 11222) ed ( UNI EN 1838:2013) esigono che gli impianti elettrici dei locali in oggetto, oltre ad essere eseguiti in osservanza a soluzioni particolari, siano anche eserciti, vale a dire mantenuti e verificati, secondo criteri rigorosi che ne garantiscono l'affidabilità nel tempo. Tutto ciò che richiede un'organizzazione che si ponga come garante e un insieme di procedure che formalizzino la qualità e le periodicità degli interventi.
Le precauzioni in ordine all'affidabilità degli impianti, dei componenti e dei sistemi elettrici presenti in un locale, richiedono accorgimenti particolari in tema di verifiche iniziali verifiche periodiche esercizio. Il tutto integrato in un sistema più vasto che consenta il mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza pensati e adottati in favore del pubblico e del personale dipendente. Durante l'esecuzione e soprattutto al termine dei lavori l'installatore è tenuto a verificare la corrispondenza degli impianti alla legge e alle norme tecniche, ovvero la loro congruità in relazione al progetto.
COLLAUDO DELL’IMPIANTO
Il committente dell'impianto elettrico ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di farlo collaudare da tecnici di sua fiducia. Ciò non esime l'installatore dal dovere di eseguire le verifiche iniziali previste dalle norme.
VERIFICATORI
Chi esegue le verifiche deve averne competenza e questa può variare, anche di molto, in relazione al tipo di verifica. Alcune verifiche funzionali di routine si prestano ad essere seguite dal personale addestrato che si trova alle dipendenze del responsabile del locale. Le verifiche strumentali e quelle di spiccato contenuto tecnico devono essere svolte da personale esperto o, meglio ancora, affidate a professionisti esterni del settore. L'identificazione del verificatore - per esempio sulle annotazioni del registro di cui si tratterà tra breve ha lo scopo di correlare l'autorevolezza dei risultati con l'affidabilità e professionalità di chi li ha ottenuti.
QUALIFICA DEL PERSONALE
Le persone occupate con funzioni di: esercizio sorveglianza manutenzione dell'impianto elettrico dei luoghi di lavoro devono essere ufficialmente autorizzate (o meglio ancora: specificatamente incaricate di sorvegliare una determinata mansione) e avere la qualifica di persona addestrata.
Nella parte concernente le definizioni, la stessa norma specifica che per "persona addestrata" si debba intendere una persona esperta (PES), oppure una persona avvertita (PAV), in relazione al livello di conoscenza, esperienza e autonomia decisionale, correlate al tipo di impianto e al genere di operazione che è necessario svolgere.
Al di fuori di queste non esistono altre
possibilità, almeno per quanto riguarda gli impianti elettrici. Se la persona addestrata è una sola, deve avere la qualifica di PES.
Se le dimensioni o le caratteristiche dell'impianto lo richiedono, può essere coadiuvata da uno o più aiutanti (PES o PAV), uno dei quali (PES) deve essere in grado di sostituirla.
Il personale addestrato deve disporre di tutti gli strumenti utili per la misura, il controllo e la riparazione degli impianti. Un equipaggiamento particolare, oltre ad una procedura altrettanto
particolare, si rendono necessari in caso di interventi sotto tensione.
DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO
A disposizione del personale addestrato devono esserci gli schemi aggiornati di tutte le parti d'impianto, con l'indicazione della posizione in cui si trovano i vari elementi nell'ambito dei vari locali.
Operazioni di manutenzione
La manutenzione ordinaria è solitamente compito esclusivo del personale addestrato. Per quella straordinaria occorre che il personale stesso, in qualità di PES, sia in grado di valutare la necessità o meno di personale più esperto in materia.
VERIFICA ILUMINAZIONE DI SICUREZZA
Per l‘esecuzione della verifica si devono tenere in considerazione la normativa tecnica, la legislazione vigente applicabile ed eventuali specifiche indicazioni fornite dal costruttore, dal progettista e/o dall’installatore.
Riferimenti legislativi e normativi
Legge 1° marzo 1968 n° 186,
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n° 37 del 22 gennaio 2008
Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile,
UNI EN 1838: “Applicazione dell’illuminotecnica Illuminazione di emergenza”.
CEI EN 50172: Sistemi di illuminazione di emergenza
CEI UNI 11222: Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici - Procedure per la verifica e la manutenzione periodica
CEI 64-8/5:2012: 56 Alimentazione dei servizi di sicurezza
REGISTRO
Quando previsto il registro deve essere conforme alla legislazione vigente e redatto secondo il punto 6.3 della CEI EN 50172:2006 (“Log book”) con una struttura tale da poterlo utilizzare per più interventi e per più anni. Sul registro devono inoltre essere riportate le seguenti informazioni: