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 LAMPADE DI EMERGENZA  

LA Guida Segnali Luminosi e Sicurezza sul Lavoro
Guida di Utilità: Segnali Luminosi e Sicurezza sul Lavoro
CSGA- LA Guida ai Segnali Luminosi e Sic[...]
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I RIFERIMENTI NORMATIVI

Il servizio di manutenzione dell'illuminazione di emergenza è regolato dalle norme:

  • UNI 11222: luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici - Procedure per la verifica e la manutenzione periodica.
  • UNI EN 1838: applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza
  • Legge 37/08: disposizioni in materia di attività d’installazione e manutenzione degli impianti all'interno degli edifici
  • D.lgs.81/08: testo unico in materia di sicurezza sul lavoro.
  • Ex D.M. 10/03/98 Art. 4: controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio Disposizioni dei costruttori.

LUOGHI DI LAVORO:ESERCIZI E VERIFICHE DELL'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

 

Sia le leggi /D.LGS.81/08 ARTT.63-80-86, il D.M.37/08 ART.8), sia le norme tecniche (CEI EN 50172, UNI CEI 11222) ed ( UNI EN 1838:2013)  esigono che gli impianti elettrici dei locali in oggetto, oltre ad essere eseguiti in osservanza a soluzioni particolari, siano anche eserciti, vale a dire mantenuti e verificati, secondo criteri rigorosi che ne garantiscono l'affidabilità nel tempo. Tutto ciò che richiede un'organizzazione che si ponga come garante e un insieme di procedure che formalizzino la qualità e le periodicità degli interventi.

Le precauzioni in ordine all'affidabilità degli impianti, dei componenti e dei sistemi elettrici presenti in un locale, richiedono accorgimenti particolari in tema di verifiche iniziali verifiche periodiche esercizio. Il tutto integrato in un sistema più vasto che consenta il mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza pensati e adottati in favore del pubblico e del personale dipendente. Durante l'esecuzione e soprattutto al termine dei lavori l'installatore è tenuto a verificare la corrispondenza degli impianti alla legge e alle norme tecniche, ovvero la loro congruità in relazione al progetto.

 

COLLAUDO DELL’IMPIANTO

Il committente dell'impianto elettrico ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di farlo collaudare da tecnici di sua fiducia. Ciò non esime l'installatore dal dovere di eseguire le verifiche iniziali previste dalle norme.

 

 

VERIFICATORI

Chi esegue le verifiche deve averne competenza e questa può variare, anche di molto, in relazione al tipo di verifica. Alcune verifiche funzionali di routine si prestano ad essere seguite dal personale addestrato che si trova alle dipendenze del responsabile del locale. Le verifiche strumentali e quelle di spiccato contenuto tecnico devono essere svolte da personale esperto o, meglio ancora, affidate a professionisti esterni del settore. L'identificazione del verificatore - per esempio sulle annotazioni del registro di cui si tratterà tra breve ha lo scopo di correlare l'autorevolezza dei risultati con l'affidabilità e professionalità di chi li ha ottenuti.

 

QUALIFICA DEL PERSONALE

Le persone occupate con funzioni di: esercizio sorveglianza manutenzione dell'impianto elettrico dei luoghi di lavoro devono essere ufficialmente autorizzate (o meglio ancora: specificatamente incaricate di sorvegliare una determinata mansione) e avere la qualifica di persona addestrata.

Nella parte concernente le definizioni, la stessa norma specifica che per "persona addestrata" si debba intendere una persona esperta (PES), oppure una persona avvertita (PAV), in relazione al livello di conoscenza, esperienza e autonomia decisionale, correlate al tipo di impianto e al genere di operazione che è necessario svolgere.

Al di fuori di queste non esistono altre possibilità, almeno per quanto riguarda gli impianti elettrici. Se la persona addestrata è una sola, deve avere la qualifica di PES.
Se le dimensioni o le caratteristiche dell'impianto lo richiedono, può essere coadiuvata da uno o più aiutanti (PES o PAV), uno dei quali (PES) deve essere in grado di sostituirla.
Il personale addestrato deve disporre di tutti gli strumenti utili per la misura, il controllo e la riparazione degli impianti. Un equipaggiamento particolare, oltre ad una procedura altrettanto particolare, si rendono necessari in caso di interventi sotto tensione.

 

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

A disposizione del personale addestrato devono esserci gli schemi aggiornati di tutte le parti d'impianto, con l'indicazione della posizione in cui si trovano i vari elementi nell'ambito dei vari locali.

Operazioni di manutenzione

La manutenzione ordinaria è solitamente compito esclusivo del personale addestrato. Per quella straordinaria occorre che il personale stesso, in qualità di PES, sia in grado di valutare la necessità o meno di personale più esperto in materia.

 

VERIFICA ILUMINAZIONE DI SICUREZZA

 Per l‘esecuzione della verifica si devono tenere in considerazione la normativa tecnica, la legislazione vigente applicabile ed eventuali specifiche indicazioni fornite dal costruttore, dal progettista e/o dall’installatore.

Riferimenti legislativi e normativi

  • Legge 1° marzo 1968 n° 186,

  • Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n° 37 del 22 gennaio 2008

  • Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile,

  • UNI EN 1838: “Applicazione dell’illuminotecnica Illuminazione di emergenza”.

  • CEI EN 50172: Sistemi di illuminazione di emergenza

  • CEI UNI 11222: Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici - Procedure per la verifica e la manutenzione periodica

  • CEI 64-8/5:2012: 56 Alimentazione dei servizi di sicurezza

REGISTRO

Quando previsto il registro deve essere conforme alla legislazione vigente e redatto secondo il punto 6.3 della CEI EN 50172:2006 (“Log book”) con una struttura tale da poterlo utilizzare per più interventi e per più anni. Sul registro devono inoltre essere riportate le seguenti informazioni:

 

  • a) data di messa in funzione dell’impianto di illuminazione di emergenza e documentazione tecnica relativa ad    
  • eventuali modifiche dello stesso,
  • b) numero di matricola o altri estremi di identificazione dei dispositivi di sicurezza,
  • c) estremi di identificazione del manutentore,
  • d) firma leggibile del manutentore.

 

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