"Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di
locazione, per finalità turistiche Al sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme
imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
In ogni caso, tutte le unità immobiliari devono essere dotate di almeno 1 rilevatore di fughe di gas
combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di
estintori portatilida ubicare in posizioni accessibili e visibili, in
particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo
di un estintore per piano.
GENNAIO 2024: Decreto AFFITTI BREVI (DECRETO INTEGRALE) Per la tipologia di estintori si fà riferimento alle indicazioni contenute alla Pagina 18, punto 4.4 dell’all.I al decreto del Ministro dell’interno 03/09/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Nr.259 del 29/10/2021.” DM_15.12.2023 N.191-AFFITTI-BREVI.pdf Documento Adobe Acrobat [618.5 KB]
RIVELATORE MONOSSIDO DI CARBONIO EN 50291-1:2010 € 119,00
RIVELATORE GPL Al:230 VCA 50÷60 Hz 12VCC CEI EN 50194 € 109,00
RIVELATORE METANO Al:230 VCA 50÷60 Hz 12VCC CEI EN 50194 € 109,00