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Regolamento F-gas: libretto d'impianto e registro dell'apparecchiatura

Le normative in materia di refrigeranti e di impatto ambientale offrono al tecnico frigorista l'opportunità di un approccio più consapevole ed informato agli impianti termici e frigoriferi quando si tratta di intervenire per la loro manutenzione o per l'adempimento delle disposizioni di legge.

L'istituzione del libretto d'impianto per la climatizzazione e del registro dell'apparecchiatura costituiscono due validi strumenti per raggiungere gli obiettivo imposto dal Regolamento F-Gas, la riduzione delle emissioni dei gas fluorurati ad effetto serra dell’Unione europea e dei suoi stati membri.

Libretto d'impianto per la climatizzazione

In base al DPR 74/2013 tutti gli installatori e manutentori di impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, dal 15 ottobre 2014, devono dotare tali impianti di libretto d'impianto per la climatizzazione, qualsiasi sia la potenzialità dell'impianto, e di rapporto di controllo di efficienza energetica per gli impianti sopra i 10 kW (riscaldamento) e 12 kW (condizionamento e pompe di calore).

 

I tecnici devono quindi svolgere nuove attività  di verifica sugli impianti e caricare i dati nel catasto elettronico dell'autorità  competente per gli eventuali accertamenti.

 

 

Registro dell'apparecchiatura per gli impianti a HFC

L'obiettivo principale del Regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (di seguito denominato Regolamento F-Gas) ha come obiettivo principale la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplate dal Protocollo di Kyoto.

Il Regolamento F-Gas riguarda il contenimento, l'uso, il recupero e la distruzione di taluni gas fluorurati ad effetto serra, l'etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo sul loro utilizzo, i divieti in materia di immissione in commercio di alcuni prodotti e apparecchiature, nonché la formazione e la certificazione del personale e delle società addetti alle attività contemplate nel Regolamento.

Il 20 aprile 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 recante attuazione del predetto Regolamento F-Gas.

Il D.P.R. n. 43/2012, stabilisce che entro il 31 maggio di ogni anno, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

 

Registro telematico

Si segnala che è stato attivato il sistema on-line per la compilazione e trasmissione della dichiarazione contenente le informazioni ai sensi dell'articolo 16,comma 1,del D.P.R. n.43/2012.Le persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione,condizionamento dell'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra,devono iscriversi al registro telematico e aggiornarlo tempestivamente in merito ai seguenti interventi:

  • controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
  • recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
  • installazione;
  • manutenzione o riparazione.

La dichiarazione dovrà essere effettuata, entro il 31 maggio dell’anno corrente.

 

OBBLIGO da ottobre 2014 sia per gli impianti  domestici che commerciali di possedere:

Libretto di impianto di climatizzazione per impianti di condizionamento con potenza maggiore o uguale a 12 kw per la tipologia qui descritta bisogna inolte effettuare la: Targatura impianto ed il Rapporto di controllo sull’efficienza energetica;

OBBLIGO da ottobre 2014 sia per gli impianti  domestici che commerciali di possedere:

Libretto di impianto di climatizzazione per impianti di condizionamento con potenza maggiore o uguale a 12 kw per la tipologia qui descritta bisogna inolte effettuare la:

Targatura impianto ed il Rapporto di controllo sull’efficienza energetica;

Il nuovo libretto può essere rilasciato solo da manutentori o installatori autorizzati ad operare sugli impianti di climatizzazione  che hanno il compito di trasmettere il rapporto di efficienza energetica all’ente locale che tiene aggiornato il catasto.

ATTENZIONE !!!

Chi opera su Impianti di Climatizzazione “DEVE” essere in possesso  

dell’abilitazione F-gas sia come persona fisica che come azienda.

 

Il responsabile dell’impianto è colui che di fatto utilizza l’impianto, fatta eccezione per chi nomina un TERZO RESPONSABILE.

Il responsabile dell’impianto termico, infatti, deve far svolgere – secondo le periodicità indicate dall’installatore – il controllo della sicurezza su tutti i componenti dell’impianto, mentre i ‘Controlli di Efficienza Energetica’ devono essere eseguiti ogni 2 – 4 anni se con potenza superiore a 12 kw per quelli estivi  (la periodicità è variabile da regione e regione pertanto  è consigliabile consultare il sito istituzionale della regione in cui è ubicato l’immobile).

SANZIONI
Il controllo di verifica sull’efficienza energetica, e la regolare esecuzione delle manutenzioni, viene eseguito dagli enti locali, che possono svolgere controlli a campione. La multa per chi non è in regola con tali controlli va da 500 a 3000 euro, salvo diverse disposizioni della singola regione, e sono a carico del responsabile degli impianti, sanzione quindi che si somma al rimanente obbligo di mettere in regola il proprio impianto termico. Il tecnico, invece, che non effettua gli interventi di manutenzione e controllo in conformità all’attuale normativa, incorre in una multa che va da 1.000 alle 6.000 euro.

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ENTRO IL 31 MAGGIO di ogni anno – DICHIARAZIONE F-GAS 

Sono oggetto della dichiarazione le apparecchiature e i sistemi FISSI che contengono una carica circolante di 3 kg (da nuova normativa bisogna calcolare il GWP corrispondente al refrigerante) o più di gas fluorurati ad effetto serra e che appartengono alle seguenti tipologie:ispra

 Refrigerazione;
 Condizionamento dell’aria;
 Pompe di calore;

 

MANUTENZIONE PERIODICA:

Inoltre, per garantire la corretta installazione, manutenzione o riparazione dell’apparecchiatura o dell’impianto devono essere eseguite da personale qualificato delle manutenzioni periodiche. Le scadenze previste sono le seguenti:

Almeno una volta all’anno per le applicazioni contenenti 3 kg o più di F-gas; (calcolare il GWP)

Almeno una volta ogni 6 mesi per applicazioni contenenti 30 o più kg di F-gas; (calcolare il GWP)
Almeno una volta ogni 3 mesi per applicazioni contenenti 300 o più kg di F-gas. (calcolare il GWP)

Frequenza controlli >5<50 Tonnellate di CO2 equivalente

sanzioni

-> Chi può installare e fare manutEnzione ai condizionatori?

-> Dal 15 ottobre 2014 nuovi Libretti di Impianto

-> Come si compila il Nuovo Libretto di Impianto – ISTRUZIONI –

-> Rapporti di controllo di efficienza energetica – Targatura

-> Dichiarazione F-GAS entro il 31 maggio -ISPRA –

-> Regolamentazione F-GAS -Gas fluorurati ad effetto serra

-> Sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

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