©CSGA Centro Sicurezza "Antincendio e Sicurezza"
         ©CSGA Centro Sicurezza                                                                                                                     "Antincendio e Sicurezza"                                                                                                                           
Carrello

PIEVE FOSCIANA 26/11/2021

 

Introduzione dei Refrigeranti A2L e loro utilizzo senza problemi per refrigerazione commerciale e climatizzazione.

Superati gli ostacolo della competenza e della tutela della responsabilità dell'imprenditore,gli A2L sono un'opportunità.

 

 

 

 

Per comprendere meglio come sarà stato possibile preparare una installazione con gli A2L senza problemi, è importante ripercorrere la breve storia del loro recepimento nella normativa antincendio, che, di fatto, li ha sdoganati.

 

 

 

Il primo provvedimento che li prende in considerazione è il DM 23/11/2018, dove si è introdotta la regola tecnica verticale V.8 riguardante le attività commerciali, che andava ad integrare l’allora recentissimo Codice di Prevenzione Incendi (allegato I del DM 3/8/15).

Per la prima volta in Italia, si trovava scritto in una norma un chiaro riferimento ai refrigeranti alternativi:

I gas refrigeranti negli impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento (capitolo S.10) e di refrigerazione alimentare, inseriti in aree TA, devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817” (Paragrafo V.8.5.10 “Sicurezza impianti tecnologici e di servizio”, comma 1).

Nelle esistenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, progettate con le vecchie regole prescrittive, vigeva l’assoluto divieto di utilizzare gas refrigeranti infiammabili di qualsiasi tipo: di fatto non vi era distinzione tra un “blandamente infiammabile” A2L e un più pericoloso propano. Ora, invece, compariva la possibilità d’utilizzo in un settore di grande interesse per la refrigerazione.

E' stato poi pubblicato il DM 10 marzo 2020 inerente le disposizioni di prevenzione incendi nato specificamente per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette di cui al DPR 151/2011.

La normativa si applica alle attività sia nuove che esistenti ed entra in vigore in data 8 giugno 2020.Le disposizioni contenute nel decreto sono cogenti per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività (sia nuove che esistenti) soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Negli impianti di climatizzazione e condizionamento, laddove è prescritto l'utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso anche l'impiego di fluidi classificati A1  o  A2L secondo la norma ISO 817 «Refrigerants - designations and  safety classification» o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l'installazione, l'esercizio  e  la  manutenzione  degli  impianti  a regola dell'arte (nel nostro caso il rispetto della EN 378). 

                  Questi sono considerati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi.

 

 

Pertanto, in fase di SCIA, deve essere allegata la dichiarazione di conformità, comprensiva del manuale di uso e manutenzione.

 

Il manuale di uso e manutenzione viene predisposto, in lingua italiana, a cura dell'impresa di installazione dell'impianto di climatizzazione e condizionamento.

 

Dal marzo del 2020, quindi, quasi in tutto il panorama normativo si acquisì la consapevolezza che non tutti i gas refrigeranti infiammabili avessero la stessa pericolosità.

Con la circolare n. 9833 del 22 luglio 2020, poi, i Vigili del Fuoco forniscono utili chiarimenti circa le disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

La circolare dei VVF evidenzia, in particolare, quelle che sono le novità introdotte dal dm 10 marzo 2020 in vigore dal 18 giugno scorso, e ribadisce  il fatto che, oltre a quanto detto, gli impianti di climatizzazione e condizionamento sono considerati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi.

Pertanto, la circolare in esame chiarisce che, ai sensi del dm 10 marzo 2020 è possibile:

  • l’impiego di fluidi classificati Al o A2L;
  • installazione sempre nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla regola dell’arte, di unità interne contenenti anche questi fluidi.

Sempre alla luce del decreto 10 marzo 2020, nella circolare viene ribadito cosa deve contenere la documentazione tecnica relativa nei procedimenti di prevenzione incendi per le nuove attività e per quelle esistenti.

 Per le nuove attività la documentazione tecnica deve comprendere:

  • in caso di valutazione del progetto ai fini del rilascio del parere di conformità antincendio, la “specifica dell’impianto”, con indicazione del fluido utilizzato e delle caratteristiche di installazione delle macchine, dimostrando il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza dell ‘installazione tecnica in conformità alla regola dell’arte applicabile;
  • in caso di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la documentazione prevista al punto 3.2 dell’Allegato II del decreto 7 agosto 2012 (dichiarazione di conformità) comprensiva del manuale di uso e manutenzione da inserire nel fascicolo antincendio dell’attività.

  Per le attività esistenti, invece:

  • se l’eventuale riconversione degli impianti con fluidi A1 è considerata modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio, alla documentazione del rinnovo dovrà essere allegata:
    • la dichiarazione di conformità dell’impianto riconvertito
    • il manuale di uso e manutenzione deve essere disponibile presso la sede dell’attività stessa
  • se l’eventuale riconversione degli impianti con fluidi A2L è considerata, invece, una modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio e, nel caso in cui non comporti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla documentazione della SCIA dovrà essere allegata:
    • la dichiarazione di non aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza a firma di tecnico abilitato
    • la dichiarazione di conformità dell’impianto riconvertito
    • il manuale di uso e manutenzione dell’impianto dovrà essere reso disponibile presso l’attività.

Quindi, in definitiva, rispettando le prescrizioni ed i limiti della EN 378, gli A2L possono serenamente essere utilizzati senza particolari oneri addizionali per un installatore qualificato e competente.

 E, per quest’ultimo aspetto, si apre uno scenario, che affronteremo in un prossimo articolo.

Desiderate Maggiori Informazioni Contattaci

Tel.+39 0583/641322 Fax +39 0583/1801773

info@csgafire.it

Posta Elettronica

 

info@csgafire.it

corsi@csgafire.it

ordini@csgafire.it 

tecnico@csgafire.it 

fornitori@csgafire.it

contratti@csgafire.it

assistenza@csgafire.it

commerciale@csgafire.it

amministrazione@csgafire.it

gdpr@csgafire.it

 

 

Recapiti 

Tel.0583/641322

Fax 0583/1801773

 

Clicca e Chiamaci Skype

I nostri orari di apertura

Lunedì - Venerdì09:00 - 13:00
15:30 - 18:00
Per urgenze e necessità fuori dagli orari Indicati assistenza@csgafire.it

Stampa | Mappa del sito
©CSGA CENTRO SICUREZZA S.r.l.Via Pontardeto N.29 55036 Pieve Fosciana (LU) Tel.0583/641322-Fax. 0583/1801773 Azienda Certificata TUV THURINGER ISO 9001:2015 C.F/P.Iva 02518310467 Azienda Certificata F.GAS 304 FGAS 2067 - D.P.R.37/2008.