Introduzione dei Refrigeranti A2L e loro utilizzo senza problemi per refrigerazione commerciale e climatizzazione.
Superati gli ostacolo della competenza e della tutela della responsabilità dell'imprenditore,gli A2L sono un'opportunità.
Il primo provvedimento che li prende in considerazione è il DM 23/11/2018, dove si è introdotta la regola tecnica verticale V.8 riguardante le attività commerciali, che andava ad integrare l’allora recentissimo Codice di Prevenzione Incendi (allegato I del DM 3/8/15).
Per la prima volta in Italia, si trovava scritto in una norma un chiaro riferimento ai refrigeranti alternativi:
“I gas refrigeranti negli impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento (capitolo S.10) e di refrigerazione alimentare, inseriti in aree TA, devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817” (Paragrafo V.8.5.10 “Sicurezza impianti tecnologici e di servizio”, comma 1).
Nelle esistenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, progettate con le vecchie regole prescrittive, vigeva l’assoluto divieto di utilizzare gas refrigeranti infiammabili di qualsiasi tipo: di fatto non vi era distinzione tra un “blandamente infiammabile” A2L e un più pericoloso propano. Ora, invece, compariva la possibilità d’utilizzo in un settore di grande interesse per la refrigerazione.
E' stato poi pubblicato il DM 10 marzo 2020 inerente le disposizioni di prevenzione incendi nato specificamente per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette di cui al DPR 151/2011.
La normativa si applica alle attività sia nuove che esistenti ed entra in vigore in data 8 giugno 2020.Le disposizioni contenute nel decreto sono cogenti per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività (sia nuove che esistenti) soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Negli impianti di climatizzazione e condizionamento, laddove è prescritto l'utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso anche l'impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 «Refrigerants - designations and safety classification» o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell'arte (nel nostro caso il rispetto della EN 378).
Questi sono considerati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi.
Dal marzo del 2020, quindi, quasi in tutto il panorama normativo si acquisì la consapevolezza che non tutti i gas refrigeranti infiammabili avessero la stessa pericolosità.
Con la circolare n. 9833 del 22 luglio 2020, poi, i Vigili del Fuoco forniscono utili chiarimenti circa le disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
La circolare dei VVF evidenzia, in particolare, quelle che sono le novità introdotte dal dm 10 marzo 2020 in vigore dal 18 giugno scorso, e ribadisce il fatto che, oltre a quanto detto, gli impianti di climatizzazione e condizionamento sono considerati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi.
Pertanto, la circolare in esame chiarisce che, ai sensi del dm 10 marzo 2020 è possibile:
Sempre alla luce del decreto 10 marzo 2020, nella circolare viene ribadito cosa deve contenere la documentazione tecnica relativa nei procedimenti di prevenzione incendi per le nuove attività e per quelle esistenti.
Per le nuove attività la documentazione tecnica deve comprendere:
Per le attività esistenti, invece:
Quindi, in definitiva, rispettando le prescrizioni ed i limiti della EN 378, gli A2L possono serenamente essere utilizzati senza particolari oneri addizionali per un installatore qualificato e competente.
E, per quest’ultimo aspetto, si apre uno scenario, che affronteremo in un prossimo articolo.